Giugno 17, 2014 in Lo hanno detto a noi
Regione Siciliana, chi paga 1500 € per il diritto negato?
di Paolo Luparello
Si tagliano le spese per il funzionamento degli uffici. Si tagliano quelle per le politiche sociali. Si taglia tanto altra ancora, eppure si riesce a dover pagare 1.500 euro di spese di giudizio per non aver consentito l’accesso agli atti a un dirigente della Regione che chiedeva soltanto di conoscere le “carte” sulla base delle quali altri le erano stati preferiti nell’affidamento di un incarico dirigenziale.
Nell’era della trasparenza e della “total disclosure” e soprattutto nell’era del Governo Crocetta, quelli che sembravano essere diritti minimi garantiti esercitabili previa semplice istanza o attraverso l’Ufficio per la Relazioni con il Pubblico li si è dovuti esercitare previo ricorso al Giudice Amministrativo.
Il dirigente in questione ha dovuto fare ricorso al TAR Sicilia per poter accedere alle “carte” e il TAR gli ha dato ragione con la sentenza 876/2014 (per leggere la sentenza clicca QUI – http://goo.gl/J3ucBU).
A fronte della richiesta di accesso agli atti, l’Assessorato alle Attività produttive della Regione Siciliana ha respinto con nota formale l’istanza diretta ad avere copia degli atti relativi al procedimento di nomina agli incarichi dirigenziali del dipartimento delle attività produttive e avverso a tale nota è stato presentato ricorso. Si è costituita l’Avvocatura dello Stato sostenendo che l’amministrazione “correttamente” non avrebbe accolto l’istanza di accesso presentata dalla ricorrente, in assenza della dimostrazione dell’interesse che legittimerebbe l’accesso richiesto … come se un partecipante a una qualsiasi selezione, specialmente se da parte della Pubblica Amministrazione, non avesse diritto a conoscere le motivazioni che hanno condotto alla scelta.
Il TAR Sicilia ha ritenuto la tesi della difesa erariale non condivisibile, mentre la domanda articolata dalla ricorrente è stata ritenuta fondata.
Il giudice ha ritenuto del tutto incomprensibile la risposta dell’amministrazione secondo la quale l’istanza sarebbe diretta a verificare la trasparenza dell’amministrazione nell’assegnazione delle dirigenze ed il rispetto dell’iter di comparazione”, ed in quanto tale non accoglibile.
Sempre il giudice ha affermato nella sentenza che … “… E’ chiaro che l’istanza è diretta a verificare la correttezza delle operazioni di selezione; ma è altrettanto chiaro che coloro che hanno partecipato alla selezione – senza conseguire l’esito sperato – hanno il diritto di effettuare tale verifica, al fine di potere valutare l’opportunità di attivare strumenti a tutela della propria posizione. …”
Conclude il giudice che … “… il ricorso è fondato e deve essere accolto e per l’effetto dichiarato illegittimo il provvedimento impugnato, nonchè il silenzio sull’istanza del ricorrente, serbato dall’Assessorato delle Attività Produttive, ed ordinata a detta amministrazione l’esibizione degli atti richiesti con le istanze di accesso della ricorrente – previo espletamento degli adempimenti normativamente previsti – entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione, ovvero dalla sua notificazione ad istanza di parte.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. …”
Ma di fronte a un funzionario che fa valere le proprie ragioni quanti sono quelli che preferiscono tacere e rassegnarsi a un andazzo che fa strame dei diritti e delle leggi?
Di fronte a una così palese illegittimità questa volta qualcuno sarà chiamato a pagare … il cittadino contribuente, non certo però chi si è opposto all’esercizio di un sacrosanto diritto! Ma se ci si comporta così nei confronti degli stessi dipendenti della Pubblica Amministrazione, quale sarà l’atteggiamento nei confronti del comune cittadino?

Tags: Accesso agli atti, TAR, Trasparenza
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