Ottobre 5, 2014 in Noi non facciamo sindacato
Così come avevamo anticipato in altro post abbiamo realizzato la pagina TuttoDecreti ( http://www.perchenosicilia.org/?p=8607 ) attraverso la quale è possibile disporre dei link a tutte le sezioni nelle quali il Governo e i Dipartimenti pubblicano i propri decreti ai sensi dell’articolo 68 della legge regionale 21 del 2014.
Non sono poche le critiche che abbiamo raccolto su questo articolo di legge che rischia di diventare un ulteriore adempimento a carico degli uffici.
Ma le critiche non sono soltanto relative alla mole di provvedimenti che giornalmente andranno pubblicati nei tanti siti assessoriali e dipartimentali, quanto piuttosto al valore legale dei decreti pubblicati.
Alcuni dipartimenti hanno inteso “tutelarsi” scrivendo nella apposita sezione del sito web che la pubblicazione avviene in esclusiva attuazione dell’articolo 68 della legge regionale 21 del 2014 e che potrà esplicare i suoi effetti soltanto dopo l’avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo. Peccato che l’articolo 12 della legge regionale 5 del 2011 non dica esattamente così ma dispone che … “3. Tutti gli atti della pubblica amministrazione sono pubblici ed assumono valore legale dal momento del loro inserimento nei siti telematici degli enti, a tal fine opportunamente pubblicizzati.”
Ricapitolando … i decreti della Regione Siciliana pubblicati sui siti web istituzionali hanno valore legale da quando? Dalla loro pubblicazione, come recita, la legge regionale 5 del 2011 o dalla avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo?
Materia per avvocati … se non modificano prima la legge!
Tags: Decreti, Operazione trasparenza
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