ATTENZIONE – Il sindacato vigila … ma che propone?, 7,50 del 28.07.2014, lunedì
28 Luglio 2014 in Noi non facciamo sindacato
Ricevo, divulgo e mi domando …
e quindi che facciamo?
Pippo Amato del Sadirs è sempre molto puntuale nell’informazione dei colleghi ma in casi del genere quale è la proposta per tentare di riportare a più miti consigli la controparte che a quanto pare sconosce i termini contrattazione e concertazione?
“Gentili colleghe e colleghi, di primissima mattina faccio seguito alla mia precedente mail per aggiornarvi sullo scellerato emendamento alla “Finanziaria Ter” che il governo pare abbia presentato a sostituzione dell’art. 24 già ampiamente sviscerato. Ebbene, ad una prima analisi, sembra che quanto proposto ora sia peggiorativo rispetto a prima. In sintesi, al di là della norma sui prepensionamenti con i requisiti pre-Fornero per il quadriennio 2014-2017, con il nuovo emendamento sono previsti:
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La riduzione della dotazione organica del 25% per quel che riguarda la dirigenza e del 5% relativamente al comparto;
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Riduzione delle strutture dirigenziali (intermedie ed U.O.B.) non più del 30% ma di almeno il 30%;
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Le procedure per creare/sopprimere U.O.B. diventano uguali a quelle adottate fino ad ora per le strutture intermedie. In pratica viene abrogato il potere di organizzazione interna del dirigente generale in ordine alla costituzione di unità operative di base e uffici semplici;
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La risoluzione anticipata unilaterale di tutti i contratti di lavoro dei dirigenti (non generali) non appena la riorganizzazione sarà operativa senza alcuna garanzia riguardo la vigente attuale clausola di salvaguardia;
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La riduzione del fondo della dirigenza, ex art. 66 del CCRL, a € 30.000.000 (il che significa ulteriore riduzione, oltre quella già operata del 20%, ) ;
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La mobilità entro i 50 Km;
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L’abolizione di tutte le le norme contrattuali in contrasto con questa nuova legge;
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L’abrogazione dell’attuale clausola di salvaguardia a decorrere dalla scadenza dei contratti vigenti;
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Il regime pensionistico regolato dalle norme statali.
Di seguito il testo dell’emendamento con le mie annotazioni riportate in rosso. Pippo Amato
Emd N. |
TESTO DELL’EMENDAMENTO |
FIRMATARI |
ESITO |
7.5 III PARTE7.5 III parte(segue) |
Sostituire il seguente articolo:“6. In coerenza con i principi e le finalità dell’art. 2 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, vigono per il quadriennio 2014-2017, per il personale dell’Amministrazione regionale i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214(pensionamento con i requisiti pre-Fornero).7. Le dotazioni organiche del personale di cui all’art. 5, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e all’art. 51, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 sono ridotte rispettivamente nella misura complessiva del 25%(dirigenza) e del 5% (comparto)a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge.8. Ferma restando l’invarianza della riduzione complessiva di cui al comma precedente, la rideterminazione della dotazione organica in relazione alle diverse categorie è disposta con decreto del Presidente della Regione Siciliana, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica.9. Per il quadriennio 2014-2017, la dotazione organica, come rideterminata ai sensi del precedente comma, è ridotta annualmente, con la procedura di cui al precedente comma 8, in numero pari ai soggetti collocati in quiescenza nell’anno precedente.10. È abrogato il comma 3 dell’art. 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9.11. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’Amministrazione regionale procede con le procedure previste dall’art. 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, alla riorganizzazione del proprio apparato burocratico al fine di conseguire una riduzione delle strutture intermedie e delle unità operative di base in misura complessivamente non inferiore al 30%, ( almeno al 30% e non pari al 30%))secondo principi di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.12. All’art. 11 comma 2 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dopo le parole “dipartimenti regionali”, sono aggiunte le seguenti “e delle unità operative di base “ e sono soppresse le parole “resta fermo il potere di organizzazione interna del dirigente generale in ordine alla costituzione di unità operative di base e uffici semplici “ . ( in pratica i D.G. non possono più creare o sopprimere le U.O.B. con proprio decreto. La procedura diventa identica a quella adottata fino ad ora per le strutture intermedie)13. A seguito dell’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8, i Dirigenti generali con proprio decreto risolveranno i relativi contratti dirigenziali anche prima della scadenza naturale ai sensi dell’art. 41 comma 1 lett. a) del C.C.R.L.( risoluzione anticipata unilaterale dei contratti individuali di lavoro da parte dell’amministrazione per motivate ragione organizzative e gestionali)14. Nella ipotesi di cui al precedente comma, al dirigente sarà conferito un incarico, anche di valore economico inferiore. Le disposizioni contrattuali e normative più favorevoli non si applicano (non rispetto della clausola di salvaguardia anche se questa è prevista dal CCRL).15. Il Fondo per il trattamento accessorio di posizione della dirigenza è rideterminato, in conseguenza delle misure di cui ai commi precedenti, in 30.000 migliaia di euro a decorrere dall’entrata in vigore del Regolamento di cui al presente articolo (ulteriore riduzione del fondo della dirigenza da 37…… a 30.000.000 di euro).16. Nell’ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana del personale con qualifica dirigenziale e del personale con qualifica non dirigenziale, le sedi dell’amministrazione regionale collocate nel territorio dello stesso Comune e comunque entro il limite di cinquanta chilometri costituiscono medesima unità produttiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 2103 del codice civile (Mobilità entro i 50 Km)17. Sono nulli gli accordi, gli atti e le clausole dei contratti collettivi regionali di lavoro del personale con qualifica dirigenziale e del personale con qualifica non dirigenziale in contrasto con le disposizioni della presente legge(abrogazione delle norme dei CCRL dirigenza e comparto in contrasto con questa legge).18. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Amministrazione regionale e gli enti di cui all’art. 1 L.r. 10/2000 che, alla scadenza naturale di un incarico di livello dirigenziale, non intendono confermarlo, indipendentemente dalla valutazione, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico dirigenziale, anche di valore economico inferiore. Le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli non si applicano(abrogazione della clausola di salvaguardia).19.Al fine di conseguire una riduzione dell’apparato organizzativo della Regione siciliana a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è consentito in alcun caso autorizzare trattenimenti in servizio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo fissati dalle vigenti norme per le amministrazioni pubbliche.20. (già articolo 75, comma 1 – stralciato).21. È fatto divieto all’Amministrazione regionale, agli enti regionali di cui all’art. 1 L.r. 10/2000 ed a tutti gli enti , istituti, aziende, società a partecipazione regionale, di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti collocati in quiescenza. E’ fatto, altresì, divieto di conferire ai soggetti collocati in quiescenza , incarichi dirigenziali o direttivi, o cariche in organi di indirizzo, governo o di controllo degli stessi. Gli incarichi e le cariche di cui al presente comma possono essere conferiti a titolo esclusivamente gratuito ( per i soggetti collocati in quiescenza gli incarichi eventualmente conferiti devono essere a titolo gratuito) .22. I trattamenti di quiescenza e tutte le prestazioni previdenziali spettanti al personale in servizio presso l’Amministrazione regionale e gli enti di cui all’art. 1 L.r. 10/2000 sono regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, restando ferma la competenza diretta della regione per l’amministrazione ed erogazione dei relativi trattamenti. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni normative e contrattuali difformi alla disposizione di cui al presente comma.” (Per il personale in servizio il regime pensionistico è regolato dalle leggi statali) |
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