Allerta Regionali, Vita del precario vs morte del dipendente regionale, del 29.11.2013, venerdì
29 Novembre 2013 in Post ad hoc, Prima Pagina
Il Governo Crocetta passerà alla storia per la “macelleria sociale” della “casta de noantri”!
La “casta de noantri” individuata dal Governo Crocetta siamo tutti noi dipendenti regionali e un po’ di più noi dirigenti regionali.
Dopo le deportazioni di massa, dopo la violazione delle norme contrattuali, dopo il taglio del 20% delle risorse per le indennità di posizione dei dirigenti il futuro ci riserva altre due potentissime scoppole … il tutto per cercare disperatamente le risorse per soddisfare l’emergenza precari di ogni ordine e grado.
Le due scoppole alle quali faccio riferimento sono una sul fronte pensionistico e l’altra sul fronte, ancora, delle indennità dirigenziali.
Prima scoppola
Sul fronte pensionistico sembra che stia prendendo piede l’ipotesi che si voglia equiparare il trattamento pensionistico dei dipendenti della Regione Siciliana a quello dei dipendenti civili dello Stato senza alcun riconoscimento dei noti “diritti quesiti”.
Su questo tema riporto una puntuale analisi di contesto realizzata da una nostra amica e che dovrebbe illuminare le menti che si stanno arrovellando non nella disperata ricerca di risparmiare ma in quella di trovare risorse per il mostro che la politica ha creato sul fronte del precariato e affini.
“La Regione Sicilia già con l’art.10 della l.r. 21/86 ha adeguato il sistema pensionistico regionale a quello dei dipendenti civili dello Stato per i propri dipendenti assunti con concorsi banditi dopo l’entrata in vigore della stessa legge.
La l.r. 21/03 ha disposto all’art. 20 che a decorrere dal 1 gennaio 2004 i trattamenti di quiescenza del personale in servizio destinatario delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art.10 della l.r.21/86 sono disciplinati dalle norme relative al sistema contributivo di cui all’art.1 comma 6 della l.335/95 e successive modifiche e integrazioni, fatte salve le quote spettanti da calcolarsi secondo la l.r. 2/62 per l’anzianità contributiva maturata alla stessa data e con riferimento alla retribuzione ultima in godimento alla data di cancellazione dal ruolo.
Con tale articolo è stato uniformato, a decorrere dal 1/1/2004 e facendo salvi i diritti acquisiti a tale data, il trattamento pensionistico del personale regionale assunto prima della l.r. 21/86 con quello del personale regionale assunto successivamente, a cui si applica il trattamento pensionistico dei dipendenti civili dello Stato.
Nell’ambito statale le varie riforme del sistema pensionistico hanno modificato i requisiti e i criteri di calcolo con gradualità tenendo conto delle diverse anzianità contributive , facendo sempre salvo il trattamento previgente e hanno disposto le modifiche al suddetto trattamento con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore delle stesse leggi di riforma, come risulta dalla lettura del decreto legislativo n.503/92 ( in particolare art.3), della legge 335/95 , della legge 243/2004, della legge 247/2007 e da ultimo del decreto legge n.201 del 6/12/2011, che dispone al comma 2 dell’art.24, che “a decorrere dal 1/1/2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo” , facendo pertanto salvi i sistemi di calcolo spettanti secondo il sistema previgente per le quote di pensione corrispondenti alle anzianità precedenti (retributivo se in possesso di anzianità contributiva superiore a 18 anni al 31/12/1995, misto se in possesso di anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31/12/1995 ).
In ambito regionale, per compensare il ritardo nella riforma del sistema pensionistico rispetto allo Stato, si è passati direttamente, senza alcuna gradualità, al sistema contributivo statale a decorrere dal 1/1/2004, ai sensi della l.r.21/2003, anticipando in qualche modo la riforma Monti.
Il comma 2 dell’art.20 l.r. 21/2003, inoltre, introduce una clausola di salvaguardia in favore dell’Amministrazione nell’attribuire il trattamento pensionistico che risulta inferiore dal confronto tra il sistema di cui alla l.r.2/62 e quello derivante dalla somma delle due quote (retributiva sino al 31/12/2003 e contributiva dall’1/1/2004 in poi), ai sensi della stessa norma.
La riforma Monti, invece, con la finalità di incentivare la prosecuzione della vita lavorativa, introduce la quota contributiva a decorrere dal 1/1/2012 in aggiunta alla quota già maturata al 31/12/2011 senza porre confronti o limitazioni nell’ammontare complessivo del trattamento pensionistico.
In conclusione, intervenire con una legge che cambi il sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici regionali con decorrenza retroattiva sarebbe non solo incostituzionale, in quanto nessuna legge può avere effetto retroattivo (Codice Civile Disposizioni sulle leggi in generale Art. 11 Efficacia della legge nel tempo – La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo), ma anche lesivo dei diritti acquisiti dai dipendenti regionali. Tale modifica risulterebbe inoltre eccessivamente punitiva in aggiunta alle già applicabili restrizioni relative allo spostamento in avanti della possibilità di fuoriuscita dal lavoro previste dal D.L.201/2011.
Non è da sottovalutare, altresì, l’aspetto delle ricongiunzioni e dei riscatti che i dipendenti regionali hanno pagato secondo conteggi fatti con le aliquote regionali (più alte di quelle statali) al fine di ottenere una prestazione pensionistica calcolata secondo i criteri regionali che, con una riforma che disponesse modifiche per il passato, verrebbero completamente sovvertiti, dando adito ad una serie di richieste di rimborsi e contenziosi in cui l’Amministrazione risulterebbe quasi certamente soccombente.”
Seconda scoppola
L’altra scoppola che si sta preparando alle nostre spalle riguarda un ulteriore taglio del fondo per le indennità di posizione dei dirigenti. Non bastava il taglio del 20 % disposto con legge regionale di stabilità del 2013, adesso si parla di una ulteriore decurtazione del fondo in funzione della collocazione in quiescenza del personale dirigenziale in dispregio, oltre che del buon senso, delle norme che regolano l’alimentazione del fondo stesso. Non mi stupirei che tale trattamento venisse esteso al FAMP del personale del comparto.
In un altro post … Il sindacato batte un colpo … dove?, del 29.11.2013, venerdì … un amico sindacalista mi accusa di non dare visibilità a importanti iniziative sindacali che però non conosco. Io leggo però sulla stampa soltanto di iniziative portate avanti dagli stessi nostri sindacati a difesa, giustamente, di chi vive una realtà lavorativa “precaria”. Ma di fronte al massacro dei bilanci familiari dei dipendenti regionali per trovare le risorse per i precari (del resto del mondo che perde il lavoro o che non trova occupazione ci se ne frega allegramente) quale posizione assumeranno i nostri sindacati?
Mi aspetto una vibrante nota dal sindacato sul tema … nel frattempo, amiche e amici, proviamo a fare sentire la nostra voce e diciamo chiaramente che se siamo in guerra sarà guerra per tutti … metaforicamente parlando!
E se a chi elabora queste proposte cominciassimo:
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a togliere i doppi e tripli incarichi aggiuntivi pagati extra?
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a togliere gli incarichi ad interim che raddoppiano le indennità?
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a ridurre le indennità per ricoprire incarichi politici e che a questo punto dovrebbero dare l’esempio … se ne hanno la forza e la capacità?
Care amiche e cari amici allerta! Dietro ogni legge che andrà in aula all’ARS ci potrà essere qualche “attenzione” nei nostri confronti … vigiliamo!
scusa ma cosa significa questa frase?
… adesso si parla di una ulteriore decurtazione del fondo in funzione della collocazione in quiescenza del personale dirigenziale
ciao e grazie
pippo
Scusa l’ermeticità.
Significa che il fondo viene decurtato dell’indennità percepita da chi va in pensione, depauperando progressivamente il fondo. Così facendo come si potrà attribuire a un nuovo capo servizio (o di altra struttura) l’indennità spettante per quell’incarico se quell’indennità viene sottratta al fondo nel momento in cui il precedente capo servizio viene posto in quiescenza?
Purtroppo più avanti andiamo e sempre più si cercherà di fare macelleria sociale con i diritti dei lavoratori di ruolo!