Dicembre 19, 2013 in Post ad hoc
P.A., LEGITTIMO IL BLOCCO DELLE CARRIERE
di Luigi Oliveri
È costituzionalmente legittimo il blocco delle progressioni di carriera, comunque denominate. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza 12 dicembre 2013, n. 304, che ha respinto la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito all’articolo 9, comma 21, del dì 78/2010, convertito in legge 122/2010. Si tratta della norma che impedisce di consentire ai dipendenti pubblici sia di ottenere incrementi economici (progressioni orizzontali o «scatti» di carriera), sia avanzamenti di grado, mediante la partecipazione a concorsi pubblici con riserva di posti, che a decorrere dall’entrata in vigore del dlgs 150/2009 hanno soppiantato quelle che un tempo erano definite «progressioni verticali». Il ricorso presentato evidenziava una possibile incostituzionalità degli effetti del congelamento delle retribuzioni, derivante anche dal blocco degli avanzamenti di carriera: infatti, si porrebbe in essere un trattamento differente tra dipendenti, in ragione del casuale evento della decorrenza del blocco degli avanzamenti, così da creare differenti trattamenti economici anche a parità di anzianità di servizio. (…) la misura normativa è giustificata «dall’esigenza di assicurare la coerente attuazione della finalità di temporanea «cristallizzazione» del trattamento economico dei dipendenti pubblici per inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica», considerando, per altro, che esiste una limitazione nel tempo al sacrificio richiesto ai dipendenti pubblici.
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