Perchè no, Requisiti per accedere all’incarico di dirigente generale della Regione Siciliana, del 13.09.2014, sabato

13 Settembre 2014 in Noi non facciamo sindacato

Il testo della mail certificata destinata al dirigente generale della funzione pubblica e all’assessore regionale della funzione pubblica della Regione Siciliana predisposta dalla nostra Associazione e trasmessa esclusivamente per posta elettronica certificata alle caselle di posta elettronica certificata dei destinatari in data 14 settembre 2014perchenologo_g

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“Perchè no…qualcosa si muove” – Palermo
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Palermo, 14 settembre 2014

Al dirigente generale
del Dipartimento regionale della funzione pubblica
della Regione Siciliana

E p.c. all’Assessore regionale
delle autonomie locali e della funzione pubblica
della Regione Siciliana

Oggetto: requisiti per accedere all’incarico di dirigente generale della Regione Siciliana

Questa Associazione, in prevalenza costituita da dipendenti ed ex dipendenti della Regione Siciliana, è nata per contribuire a fare della Regione Siciliana una organizzazione per la quale si deve essere orgogliosi di lavorare.

In questa ottica questa Associazione proverà ad avanzare ogni proposta utile affinché la Regione possa venire incontro alle legittime aspettative dei cittadini-utenti e naturalmente dei propri dipendenti.

Rispetto a quest’ultimo punto, i dipendenti della Regione, ma non solo, sono interessati a che l’azione dell’Amministrazione regionale sia indirizzata sempre ai principi del buon andamento e dell’imparzialità, e naturalmente della legittimità.

A tal proposito si chiede al dirigente generale del dipartimento regionale della funzione pubblica della Regione Siciliana ai sensi di quale norma, regionale o nazionale, l’incarico di Segretario Generale della Regione sia oggi affidato a un soggetto esterno all’Amministrazione regionale.

Si pone la superiore richiesta perché da una lettura delle deliberazioni della Giunta di Governo riguardanti il soggetto esterno attualmente destinatario dell’incarico di che trattasi (Delib. Giunta di Governo nn. 238 del 2010 e 248 del 2012) e dalla lettura del curriculum vitae pubblicato sul sito web della Regione Siciliana non risulterebbe che lo stesso sia in possesso dei requisiti di cui al comma 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo 165/2001 che a ogni buon fine di seguito si riporta

“… Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all’articolo 23 e dell’8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell’incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. (48) ((61)) …”

La presente richiesta viene avanzata in forza dei principi di cui al decreto legislativo 33 del 2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”.

Nel restare in attesa di riscontro, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti

Paolo Luparello, presidente dell’Associazione

Allegati:

delibera n. 238 del 2010 … con questa delibera del governo Lombardo venne deliberato che la dott.ssa Monterosso non possedeva i requisiti per ricoprire l’incarico di dirigente generale

delibera n. 248 del 2012 … con questa delibera sempre del governo Lombardo  venne invece deliberato che la dott.ssa Monterosso aveva i requisiti e nessun altro altro che lei poteva ricoprire l’incarico di Segretario Generale della Regione

Delibera n. 49 del 2013 … con questa delibera del governo Crocetta si confermano alcuni incarichi di dirigente generale e tra questi quello della dott.ssa Monterosso