Il prossimo incontro di Perché no… “L’illegittimità al vertice della Regione?” … un caso di studio, del 12.10.2014, domenica

12 Ottobre 2014 in Incontri, Prima Pagina

 

Affermare che si è contro ogni forma di illegalità e di illegittimità quando si è una organizzazione, privata o pubblica, troviamo che sia una banalità … tranne che l’organizzazione di cui si parla non sia dedita al crimine. Ma se parliamo di una impresa o di una Pubblica Amministrazione come si può immaginare che i principi di legalità e di legittimità non siano i cardini del normale agire? L’imbattersi in fenomeni contrari alle leggi e ai codici, in questo tipo di organizzazioni, perchenologo_grappresentano, o lo dovrebbero rappresentare, degli episodi isolati avverso i quali vanno adottati i provvedimenti del caso. Provvedimenti che dovrebbero colpire i fenomeni di violazione delle leggi e dei codici e porre in essere, nel caso di fenomeni diffusi, degli interventi di controllo interno in grado di verificare le ragioni della loro insorgenza e di evitare che si possano ripetere.

Detto ciò, tornando alla Regione Siciliana, noi non possiamo immaginare che questo Ente sia in balia dell’illegalità e dell’illegittimità come si potrebbe desumere da una lettura frettolosa e sommaria di dichiarazioni varie che si leggono sulla stampa regionale da parte di soggetti che ricoprono i più diversi ruoli nella politica, nell’imprenditoria e nella cosiddetta “società civile” siciliana.

L’illegalità e l’illegittimità vanno combattute “senza se e senza ma” in quanto si tratta di fenomeni che sono in contrasto con il rispetto delle regole alle quali deve essere indirizzato l’andamento della nostra comunità di persone.

Combattere l’illegalità e l’illegittimità però non è facile altrimenti non staremmo qui a parlarne e non ne parlerebbero in tanti additandole come i fenomeni che contribuiscono a impedire lo sviluppo della Sicilia, per rimanere nel nostro contesto regionale.

L’illegalità e l’illegittimità vanno denunciate e nel momento in cui si è in presenza di una denuncia le autorità competenti dovrebbero dare seguito alle denunce e prendere i provvedimenti del caso.

Ma chi è in grado di stabilire se un atto è illegale o illegittimo e chi ne è il responsabile?

A parte i reati da codice penale più evidenti che non stiamo qui a elencare e a quelli più comuni in un ambito di Pubblica Amministrazione quali corruzione, concussione, peculato, dichiarazioni mendaci, truffa, e altro ancora, per i quali può essere più evidente il reato e la individuazione del presunto colpevole (ma l’ultima parola spetterà naturalmente al giudice competente), non sempre certi comportamenti sono immediatamente configurabili come un reato o come una illegittimità. Anzi. Per alcuni un determinato provvedimento configura un atto illegittimo mentre per altri non è così e quel provvedimento è perfettamente legittimo.

La questione è più complicata nell’ambito di certi provvedimenti assunti dalla Pubblica Amministrazione.

Se un cittadino esercita il diritto di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione alla luce delle recenti normative che le impongono la pubblicazione di una vasta serie di atti sui siti web istituzionali e ravvisa in un provvedimento un comportamento illegittimo, che fa?

Dopo che avrà segnalato a quella Pubblica Amministrazione il presunto comportamento illegittimo, e magari avrà ricevuto una risposta in cui gli si risponde che il provvedimento è perfettamente legittimo (e questo sarebbe già tanto), che dovrà fare il cittadino … dovrà adire un giudice? Ma se quel cittadino non ha alcun interesse legittimo in quel provvedimento se non quello generale del rispetto delle norme, perché dovrebbe anticipare delle spese? E il giudice di merito prenderebbe in considerazione una istanza proveniente da un soggetto che lo adisce solo per amore di giustizia?

Probabilmente si, ma quale è quel cittadino che è disposto a fare ciò e che dispone di risorse per poter affrontare un processo per puro spirito di giustizia?

In effetti ci sono dei casi in cui gruppi di cittadini hanno promosso iniziative per fermare quelli che hanno considerato degli atti in violazione di norme urbanistiche e ambientali, ma i tempi della giustizia sono tali che l’avvio di un contenzioso deve essere coerente con il risultato che si vuole ottenere. Se si vuole preservare un sito naturalistico, o impedire che venga deturpata una opera architettonica, è una cosa (si potrà continuare a godere di quei patrimoni), cosa diversa se si ritiene illegittimo l’espletamento di un incarico che verosimilmente sarà completato prima che il verdetto del tribunale competente verrà depositato.

Prendiamo per esempio il caso dell’attuale Segretario generale della Regione Siciliana che in questi giorni sembra essere stata presa di mira anche dal Movimento 5 Stelle siciliano che ha presentato una mozione parlamentare di sfiducia nei suoi confronti (Mozione  ARS N. 286 – Rimozione del Segretario generale della Presidenza della Regione siciliana.).

Alcuni anni orsono, alcuni dirigenti della Regione Siciliana si rivolsero al TAR Sicilia contestando la nomina dell’attuale Segretario generale della Regione in quanto lamentavano, trattandosi quest’ultimo di un soggetto esterno non dipendente della Regione, che non rispondesse al vero che nell’Amministrazione Regionale non ci fossero professionalità interne (cioè dipendenti di ruolo dell’Amministrazione) in grado di ricoprire quell’incarico. Il TAR si è espresso quest’anno e ha dato torto ai dirigenti interni della Regione mettendone addirittura in discussione la possibilità che gli stessi possano essere destinatari di incarichi da dirigente generale se appartenenti alla “terza fascia dirigenziale”.

Una lettura frettolosa della sentenza, e forse un po’ interessata, ha fatto immaginare quindi che la nomina del Segretario generale fosse legittima … ma non è questo che dice la sentenza in quanto non entra nel merito del possesso dei requisiti per ricoprire l’incarico da parte dell’attuale Segretario generale e afferma soltanto che i ricorrenti non avevano interesse a ricorrere in quanto non rientravano tra i soggetti potenzialmente interessati alla nomina.

A nostro parere, invece, la nomina dell’attuale Segretario generale della Regione non è legittima in quanto il professionista incaricato non possiede i requisiti previsti dalla legge per ricoprire l’incarico. Incarico che fu conferito dal presidente Lombardo nel luglio del 2012 con la deliberazione della Giunta n.248 in netto contrasto con la deliberazione n.238 del 2010 dello stesso presidente Lombardo con la quale all’attuale Segretario generale della Regione fu revocato l’incarico di dirigente generale di altro dipartimento in quanto non ne possedeva i requisiti (nella delibera si disponeva anche che del periodo in cui si era svolto l’incarico non se ne sarebbe dovuto tenere conto eccetto che per il riconoscimento del trattamento economico … come se non avesse mai fatto il dirigente generale alla Regione … e invece nel cv se ne trova traccia e lo stesso è stato valutato nella delibera 248 del 2012).

Al presidente Crocetta a quanto pare fu rappresentata la questione e sembrerebbe che un parere reso dall’ARAN Sicilia tra la fine del 2012 e l’inizio del 2013 lo convinse nel confermare l’incarico.

Alla nostra Associazione questa questione, con tanto di delibere citate, è stata rappresentata soltanto un paio di mesi fa. Abbiamo pubblicato un paio di post, uno dei quali pubblicato anche da LinkSicilia, e abbiamo scritto al dirigente generale della funzione pubblica regionale chiedendo lumi e ci è stato risposto ai sensi di quale norma si procede alla nomina di un dirigente generale esterno ma non se l’attuale nomina del segretario generale fosse legittima o meno.

La stessa mozione di sfiducia presentata all’ARS dal Movimento 5 Stelle siciliano contro l’attuale Segretario generale della Regione non guarda agli aspetti che abbiamo qui illustrato ma afferisce a questioni di opportunità sul fatto che un soggetto per il quale c’è stata una sentenza di condanna di primo grado della Corte dei Conti per danno erariale durante l’espletamento del suo precedente incarico di dirigente generale che le fu revocato nel 2010 possa essere destinatario del più alto incarico nella burocrazia regionale.

La vicenda sembra quindi interessare soltanto noi e il Movimento 5 Stelle.

Dobbiamo pensare che quanto vi abbiamo raccontato è a conoscenza soltanto di pochi? Per esempio, è immaginabile che i sindacati regionali non siano stati investiti della questione? Dobbiamo presumere di no.

Come agire in questi casi?

Di questo parleremo al prossimo incontro di “Perché no…qualcosa si muove”. Incontro che si terrà il prossimo 20 ottobre 2014, dalle ore 17,30 alle 19,00 circa.

Chi fosse interessato a partecipare all’incontro lo segnali scrivendo a info@perchenosicilia.org in modo da poter scegliere la location più adatta.